Cos'è?

Dotarsi di nuove strumentazioni, macchinari o ampliare interi reparti produttivi rappresentano passaggi molto comuni nel percorso di crescita aziendale.

Tuttavia queste operazioni presentano costi molto onerosi in termini di capitale da investire soprattutto per le aziende di medie e piccole dimensioni.

Per sostenere queste ultime e in ottica di promuovere lo sviluppo economico del paese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha creato un'agevolazione ad hoc, la Nuova Sabatini ter.

A chi si rivolge

Vediamo insieme quali caratteristiche devono avere le piccole e medie imprese alla presentazione della domanda per poter usufruire del contributo Nuova Sabatini.

Le PMI richiedenti:

Possono appartenere a qualsiasi settore produttivo.

Devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.

Non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ne in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Devono avere sede nell' Unione Europea, anche all'estero, purchè entro il termine dell'ultimazione dell'investimento provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia.

Come funziona?

La Nuova Sabatini ter permette di ottenere un finanziamento agevolato capace di coprire interamente o parzialmente l'investimento per l'acquisto di beni. Il “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” può inoltre fungere da garante per un ammontare pari al massimo all'80% del leasing ricevuto. Il finanziamento dovrà riguardare una cifra minima di 20.000 euro, non dovrà essere utilizzato con finalità diverse da quelle presentate con la richiesta e dovrà durare al massimo 5 anni. La Nuova legge Sabatini prevede inoltre un contributo in conto impianti del 10% circa del costo dei macchinari acquistati.

Investimenti ammissibili

I beni interessati dall'agevolazione Nuova Sabatini sono:

I macchinari e gli impianti

Le attrezzature

Tutti i beni strumentali d'impresa

Le componenti hardware e software

Investimenti in tecnologia

*I beni devono essere ad uso produttivo e di nuova fabbricazione.

Domande frequenti

Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia e per le imprese agricole, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico. Ciò premesso, l'acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, solo laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell'Agenzia delle entrate, quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'art. 2424 c.c.

No, è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria. La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento e alla conseguente erogazione da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

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