La Patent Box è una deduzione fiscale dei costi relativi alla ricerca e allo sviluppo di particolari beni pari al 110%.
Questa agevolazione per Ricerca e Sviluppo nasce come un incentivo per far sì che i beni immateriali non vengano trasferiti all'estero, per ricollocare quelli attualmente detenuti all'estero in Italia e per incentivare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo dell'impresa.
Questi sono i macro obiettivi che si è posto il Ministero dello Sviluppo Economico per permettere alle imprese di crescere nel proprio territorio.
Vediamo insieme chi può beneficiare della Patent Box, l'agevolazione per Ricerca e Sviluppo:
Le PMI richiedenti:
Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (sia imprenditori individuali che società) residenti in Italia.
Le imprese che hanno svolto attività di R&S di beni come software protetto da copyright, disegni e modelli e brevetti industriali.
La Patent Box, deduzione fiscale del 110% sui costi di Ricerca e Sviluppo, è possibile ottenerla grazie ad attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa richiedente o conferite in outsourcing. Tra queste attività rientrano quelle di:
Ricerca fondamentale
Attività che portano ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare nella ricerca applicata.
Ricerca applicata
Attività orientate allo sviluppo di nuovi prodotti o processi per migliorare quelli in corso.
Design
Attività di creazione e progettazione di prodotti e servizi che ne includano l'aspetto esteriore.
Ricerca fondamentale: attività che portano ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare nella ricerca applicata.
Ricerca applicata: attività orientate allo sviluppo di nuovi prodotti o processi per migliorare quelli in corso.
Design: attività di creazione e progettazione di prodotti e servizi che ne includano l'aspetto esteriore.
Gli investimenti per Ricerca e Sviluppo che rientrano tra quelli ammissibili per usufruire dell'incentivo sono software, brevetti, disegni e modelli. Le spese a cui può essere applicata la deduzione fiscale sono:
Servizi di consulenza sulle proprie attività
Materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività
Connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al loro rinnovo e alla protezione
Personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
Quote e canoni di: ammortamento, capitale, locazione finanziaria, locazione operativa
Sono escluse dall'agevolazione per Ricerca e Sviluppo:
Le imprese che determinano il reddito su base forfettaria;
Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale.
Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia e per le imprese agricole, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico. Ciò premesso, l'acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, solo laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell'Agenzia delle entrate, quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'art. 2424 c.c.
No, è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria. La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento e alla conseguente erogazione da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.